CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE
(COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO -
Recesso di un promissario acquirente - Diritto dell'altro alla stipula del
definitivo e all'azione ex art. 2932 cod. civ. - Fondamento.
La "parte negoziale",
quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive
nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne, sicché,
qualora un promissario acquirente receda dal preliminare di compravendita,
l'altro può pretendere la stipula del definitivo e agire ai sensi dell'art.
2932 cod. civ., facendosi carico dell'intero prezzo.
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1317, art. 1320, art. 1351, art. 1373 e art. 2932
Massime precedenti
Conformi: N. 7287 del 2005