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Cassazione, sentenza 12 marzo 2014, n. 5776, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Recesso di un promissario acquirente - Diritto dell'altro alla stipula del definitivo e all'azione ex art. 2932 cod. civ. - Fondamento.

La "parte negoziale", quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne, sicché, qualora un promissario acquirente receda dal preliminare di compravendita, l'altro può pretendere la stipula del definitivo e agire ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., facendosi carico dell'intero prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1317, art. 1320, art. 1351, art. 1373 e art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 7287 del 2005