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Cassazione, sentenza 10 aprile 2012, n. 5692, sez. II civile ​

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Condizione sospensiva o risolutiva nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti - Ammissibilità - Requisiti - Effetti - Fattispecie in tema di compravendita condizionata all'esercizio di prelazione convenzionale attribuita a terzi.

Le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono pattuire una condizione sospensiva o risolutiva nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti, occorrendo al riguardo un'espressa clausola o, quanto meno, una serie di elementi, idonei ad indurre il convincimento che si tratti di una condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse. Ne consegue che la parte contraente, nel cui interesse è posta la condizione, ha la facoltà di rinunziarvi sia prima, sia dopo l'avveramento o il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà.

(Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso il carattere unilaterale della condizione risolutiva prevista in un contratto preliminare di compravendita di un immobile, relativa alla mancata rinuncia da parte di terzi alla prelazione convenzionale loro attribuita in precedenza sul medesimo bene, non ravvisando l'esclusivo interesse del promittente acquirente rispetto alla pattuita condizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1322, 1353 e 1355

Massime precedenti Conformi: N. 17059 del 2011

Massime precedenti Vedi: N. 24299 del 2006, N. 14938 del 2008, N. 19928 del 2008