CONTRATTI - Mutuo fondiario – Compravendita –
collegamento negoziale - terzo datore di ipoteca – Responsabilità – Notaio –
Istituto di credito.
Deve ritenersi
che la fattispecie del collegamento negoziale sia configurabile anche se i
singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, a patto che gli
stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro
interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle
parti. Deve, quindi, essere annullata con rinvio la sentenza di merito che
esclude il collegamento negoziale fra i contratti di mutuo fondiario e di
preliminare di compravendita dopo che il mutuante, ottenuta la somma
dall’istituto mutuatario tramite assegno circolare rifiuta la stipulazione del
contratto definito, dovendo ritenersi che il criterio della buona fede
costituisca per il giudice uno strumento atto a controllare, non solo lo
statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio
degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela
giurisdizionale latamente considerata e dovendo dunque riconsiderarsi nella
specie la responsabilità dell’istituto mutuante e del notaio rogante.