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* Cassazione, sentenza 5 marzo 2010, n. 5426, sez. II civile

Contratto – Compravendita immobiliare - Nullità – Frode alla legge – Divieto di patto commissorio.

Sono affetti da nullità, ex art. 1344 c.c. per frode alla legge, in quanto finalizzati alla violazione o elusione del divieto, previsto dalla norma imperativa di cui all’art. 2744 c.c., tutti quei negozi, pur di per sé astrattamente leciti, o quelle operazioni negoziali, anche complesse, concretamente rispondenti, pur in assenza di formale costituzione di una garanzia ipotecaria o pignoratizia, alla finalità di attribuire al creditore la facoltà di acquisire in proprietà al di fuori dei casi di concordata datio in solutum successiva all’inadempimento, per l’ipotesi di mancato pagamento di un mutuo, erogato, novato o prorogato, un bene appartenente al debitore, così tenuto a sottostare alla volontà della controparte. In siffatti casi, nei quali il debitore abbia accettato preventivamente la possibilità dell’alienazione del bene di sua proprietà costituito in sostanziale garanzia, per l’ipotesi di sua inadempienza, venendo a mancare le finalità tipiche di scambio a parità di condizioni, connotanti il contratto di compravendita, e risultando anche compromesso il principio della par condicio creditorum, vertesi in ipotesi di causa illecita, inficiante il negozio o l’operazione negoziale conclusa, anche nelle ipotesi di trasferimento del bene al creditore da parte di un terzo e non direttamente del debitore, o di patto commissorio occulto avente ad oggetto immobili di proprietà di terzi, assumenti la figura di venditori a garanzia del debito altrui.

(Nella specie si è trattato di un’operazione posta in essere con il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, anche a sé stessa e con dispensa dal rendiconto, ad una società, di cui era esponente principale la moglie di un notaio, e di successiva compravendita, ancorché non affetta quest’ultima da simulazione assoluta, che dissimulava un patto vietato dall’art. 2744 c.c., essendo stata finalizzata a consentire il trasferimento del bene dei debitori in conseguenza della mancata estinzione del debito contratto da alcuni soggetti nei confronti del suddetto notaio, a garanzia di un precedente finanziamento da questi erogato ad una società immobiliare).