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Cassazione, sentenza 18 marzo 2015, n. 5411, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI - Condizione sospensiva - Rilascio di concessione edilizia - Poteri del giudice in ordine alla verifica dell'avveramento della condizione - Accertamento incidentale della legittimità della concessione - Sussistenza.

Qualora l'acquisto della proprietà immobiliare sia subordinato alla condizione sospensiva del rilascio della concessione edilizia, la verifica dell'avveramento dell'evento dedotto in condizione si estende alla valutazione della legittimità della concessione edilizia rilasciata poiché, nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, ciò che rileva è la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1354, Cod. Civ. art. 1359

Massime precedenti Conformi: N. 13170 del 2001

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 333 del 1999