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Cassazione, sentenza 30 marzo 2012, n. 5158, sez. II civile

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma scritta "ad substantiam" - Trasferimenti immobiliari - Atto scritto diretto alla manifestazione della volontà contrattuale - Necessità - Dichiarazione di quietanza (relativa a caparra) - Integrazione del requisito formale - Esclusione.

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Quietanza - Forma scritta "ad substantiam" - Atto scritto diretto alla manifestazione della volontà contrattuale - Necessità - Dichiarazione di quietanza (relativa a caparra) - Integrazione del requisito formale - Esclusione.

Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1199 e 1350

Massime precedenti Conformi: N. 10649 del 1994, N. 12673 del 1997

Massime precedenti Vedi: N. 1356 del 1966, N. 3706 del 1994