CONTRATTI
- Rogito - Planimetria allegata - Dati catastali - Attribuzione della scala
contesa tra i due confinanti – Valutazioni - Legittimità.
Nell'interpretazione
dei contratti di compravendita immobiliare, ai fini della determinazione della
comune intenzione delle parti circa l'estensione dell'immobile compravenduto, i
dati catastali, emergenti dal tipo di frazionamento approvato dai contraenti e
allegato all'atto notarile trascritto, e l'indicazione dei confini risultante
dal rogito assurgono al rango di risultanze di pari valore. Pertanto, le piante
planimetriche allegate ai contratti aventi a oggetto immobili fanno parte
integrante della dichiarazione di volontà, quando a esse i contraenti si siano
riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per
l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non
coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua
rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di
risolvere la "quaestio voluntatis" della maggiore o minore
corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame
complessivo del contratto. Dunque, il giudice del merito è chiamato a interpretare
la volontà negoziale in un contratto di trasferimento di bene immobile, è
tenuto a utilizzare il tipo di frazionamento e la planimetria catastale ai
quali le parti abbiano posto univoco riferimento, onde, in caso di
configurazione di dati contrattuali configgenti con tali documenti, egli deve
risolvere la "quaestio voluntatis" in base all'esame complessivo del
contratto stesso (e, quindi, valorizzando adeguatamente anche le risultanze
planimetriche formanti parte integrante del rogito di provenienza), offrendo
una motivazione che risponda ai requisiti di logicità e sufficienza (per
potersi sottrarre al controllo in sede di legittimità).