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Cassazione, sentenza 10 marzo 2015, n. 4738, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - Interposizione di persona - Fittizia - Partecipazione all'accordo del terzo contraente - Necessità - Prova - Interposizione reale - Differenza.

L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415

Massime precedenti Conformi: N. 6451 del 2000

Massime precedenti Vedi: N. 8682 del 2013.