CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE
DI PERSONA - FITTIZIA - Interposizione di persona - Fittizia - Partecipazione
all'accordo del terzo contraente - Necessità - Prova - Interposizione reale -
Differenza.
L'interposizione fittizia
di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio
non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo
contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai
primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione
dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed
obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un
meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta,
mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi
tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da
lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie
dell'interposizione reale di persona.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod.
Civ. art. 1415
Massime precedenti Conformi: N. 6451 del 2000
Massime
precedenti Vedi: N. 8682 del 2013.