Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 25 febbraio 2014, n. 4442, sez. III civile ​

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - Effetti della pronuncia di risoluzione per inadempimento - Obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute - Sussistenza - Conseguenze - Eccezione "inadimplenti non est adimplendum" - Portata.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio "ex nunc" rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio "ex tunc" rispetto alle prestazioni eseguite. Ne consegue che l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla prestazione già eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione che non sia stata restituita né offerta in restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458 e art. 1460

Massime precedenti Conformi: N. 18143 del 2004