CONTRATTI
IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER
INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - Effetti della pronuncia di
risoluzione per inadempimento - Obbligo di restituzione delle prestazioni
ricevute - Sussistenza - Conseguenze - Eccezione "inadimplenti non est
adimplendum" - Portata.
Nei
contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione
per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle
attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di
ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta,
indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto
liberatorio "ex nunc" rispetto alle prestazioni da eseguire ed un
effetto recuperatorio "ex tunc" rispetto alle prestazioni eseguite.
Ne consegue che l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" può
paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla prestazione già
eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione che non sia stata
restituita né offerta in restituzione.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 1458 e art. 1460
Massime
precedenti Conformi: N. 18143 del 2004