CONTRATTI
IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI -
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CONCLUSIONE A MEZZO DI AGENTI O RAPPRESENTANTI -
"Nuncius" - Qualifica di parte contrattuale formale e sostanziale -
Esclusione - Comunicazione dell'accettazione della proposta da altro soggetto -
Indicazione di elementi idonei alla identificazione del contraente effettivo -
Sufficienza - Fattispecie.
Assume
la veste di nuncio, e non di rappresentante, colui il quale si limiti ad informare
il proponente dell'avvenuta accettazione della sua proposta contrattuale, a
nulla rilevando che tale informazione non contenga le generalità del contraente
effettivo, se il proponente sia comunque in grado di identificarlo.
(Nella
specie, chiesto un preventivo per l'acquisto di un computer per conto di un
terzo - di cui era stato comunicato l'indirizzo ma non il nominativo - questi
aveva accettato la proposta, rifiutandosi, peraltro, di pagare il prezzo, per
cui il venditore aveva evocato in giudizio il "nuncius"; la S.C., in
applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di
merito di rigetto della pretesa del venditore).
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 1705