Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 14 febbraio 2014, n. 3433, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CONCLUSIONE A MEZZO DI AGENTI O RAPPRESENTANTI - "Nuncius" - Qualifica di parte contrattuale formale e sostanziale - Esclusione - Comunicazione dell'accettazione della proposta da altro soggetto - Indicazione di elementi idonei alla identificazione del contraente effettivo - Sufficienza - Fattispecie.

Assume la veste di nuncio, e non di rappresentante, colui il quale si limiti ad informare il proponente dell'avvenuta accettazione della sua proposta contrattuale, a nulla rilevando che tale informazione non contenga le generalità del contraente effettivo, se il proponente sia comunque in grado di identificarlo.

(Nella specie, chiesto un preventivo per l'acquisto di un computer per conto di un terzo - di cui era stato comunicato l'indirizzo ma non il nominativo - questi aveva accettato la proposta, rifiutandosi, peraltro, di pagare il prezzo, per cui il venditore aveva evocato in giudizio il "nuncius"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito di rigetto della pretesa del venditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705