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Cassazione, sentenza 18 febbraio 2015, n. 3234, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - Compravendita immobiliare - Pattuizione di un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto - Rapporti tra le parti - Prova testimoniale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2722

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7246 del 2007