CONTRATTI
IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - Terzo - Legittimazione a far valere la
simulazione - Condizioni e limiti - Individuazione - Parte contrattuale -
Interesse ad agire connaturato alla posizione giuridica di contraente -
Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In
tema di simulazione, il terzo non ha, in quanto tale, un interesse
generalizzato ad ottenere il ripristino della situazione reale, ma solo ove la
sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto,
mentre va sempre riconosciuto l'interesse della parte contrattuale ad
esercitare l'azione di simulazione in quanto volta all'accertamento
dell'inefficacia totale o parziale del contratto e dei reali rapporti tra le
parti.
(Nella
specie, la S.C. ha ritenuto l'interesse dell'attore quale contraente e non
terzo alla dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote
sociali in quanto diretta al ripristino della titolarità anche formale delle
quote sociali, così facendo venire meno l'apparenza contrattuale).
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. art. 1415 com. 2
Massime
precedenti Vedi: N. 4023 del 2007