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Cassazione, sentenza 19 novembre 2013, n. 28456, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Ambito di applicazione - Preliminare di vendita di immobile irregolare dal punto di vista urbanistico - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Diritto del mediatore alla provvigione - Sussistenza.

La sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita. Ne consegue che in queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 cod. civ., e che, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, spetta egualmente al mediatore il diritto alla provvigione, essendosi costituito tra le parti un valido vincolo giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, art. 1418 com. 1, art. 1754, art. 1755 e art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 13260 del 2009, N. 15734 del 2011

Massime precedenti Difformi: N. 23591 del 2013