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* Cassazione, sentenza 19 dicembre 2013, n. 28454, sez. III civile

CONTRATTI - VENDITA – COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – Pagamento del prezzo residuo al contratto definitivo – Domanda di esecuzione in forma specifica – Offerta del prezzo residuo – Necessità – Non sussiste.

Laddove in base all’accordo preliminare tra promissario acquirente e promittente venditore il residuo prezzo deve esser pagato alla stipula del contratto definitivo, il promissario compratore il quale chieda, ai sensi dell'articolo 2932 c.c., l’esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, non è tenuto a pagare o ad offrire il prezzo.