CONTRATTI
- VENDITA – COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – Pagamento del prezzo residuo al
contratto definitivo – Domanda di esecuzione in forma specifica – Offerta del
prezzo residuo – Necessità – Non sussiste.
Laddove
in base all’accordo preliminare tra promissario acquirente e promittente
venditore il residuo prezzo deve esser pagato alla stipula del contratto
definitivo, il promissario compratore il quale chieda, ai sensi dell'articolo
2932 c.c., l’esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto
avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata,
non è tenuto a pagare o ad offrire il prezzo.