CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO -
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA
DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ
DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - Reciproche domande di risoluzione per
inadempimento - Declaratoria di risoluzione del contratto - Necessità -
Fondamento.
Quando i contraenti
richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo
all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la
risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di
volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in
considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico
scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art.
1372, Cod. Civ. art. 1453
Massime
precedenti Vedi: N. 10389 del 2005, N. 16317 del 2011