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Cassazione, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26907, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - Reciproche domande di risoluzione per inadempimento - Declaratoria di risoluzione del contratto - Necessità - Fondamento.

Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372,  Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 10389 del 2005, N. 16317 del 2011