* Cassazione, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840,
sez. III civile
CONTRATTI - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - Collegamento
negoziale - Fattispecie.
Il primo criterio da
seguire nell’interpretazione del contratto è la ricerca della comune volontà
delle parti, che deve avvenire non solo sulla base del testo negoziale, ma in
base alla condotta delle parti ed al complesso dei patti contrattuali.
Nell’interpretazione del
contratto la regola “in claris non fit interpretatio” non è applicabile
in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti
con l’intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del
contratto.
Nel caso di collegamento
negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto
della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell’esecuzione dei
contratti collegati, se reciprocamente nota.
Se una delle parti del
contratto manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una
clausola ambigua, e l’altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di
volontà, l’interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi
dell’articolo 1366 c.c., impone di ritenere quella interpretazione coerente con
la comune volontà delle parti.
(Nella specie è stata
cassata con rinvio la sentenza di merito che abbia escluso l’operatività della
garanzia rappresentata dall’assicurazione fideiussoria nell’ambito di un’operazione
di permuta laddove lo stretto intreccio fra i negozi imponeva al giudice di
merito, nell'interpretare il contratto di garanzia, di tenere conto della
condotta delle parti (del contratto di garanzia) consistita anche nella stipula
e gestione delle operazioni contrattuali connesse, rendendolo necessario la
natura stessa del collegamento negoziale).