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* Cassazione, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840, sez. III civile

* Cassazione, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840, sez. III civile

 CONTRATTI - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - Collegamento negoziale - Fattispecie.

Il primo criterio da seguire nell’interpretazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che deve avvenire non solo sulla base del testo negoziale, ma in base alla condotta delle parti ed al complesso dei patti contrattuali.

Nell’interpretazione del contratto la regola “in claris non fit interpretatio” non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l’intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto.

Nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell’esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota.

Se una delle parti del contratto manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una clausola ambigua, e l’altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di volontà, l’interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1366 c.c., impone di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.

(Nella specie è stata cassata con rinvio la sentenza di merito che abbia escluso l’operatività della garanzia rappresentata dall’assicurazione fideiussoria nell’ambito di un’operazione di permuta laddove lo stretto intreccio fra i negozi imponeva al giudice di merito, nell'interpretare il contratto di garanzia, di tenere conto della condotta delle parti (del contratto di garanzia) consistita anche nella stipula e gestione delle operazioni contrattuali connesse, rendendolo necessario la natura stessa del collegamento negoziale).