CONTRATTI
IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD
SUBSTANTIAM" - Vendita di immobili - Contratto definitivo o preliminare -
Requisito dell'atto scritto "ad substantiam" - Portata - Attestazione
di pagamento sottoscritta dalle parti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
L'atto
scritto, richiesto dalla legge "ad substantiam" e non "ad
probationem" per la validità dei negozi definitivi e preliminari di
vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un
qualsiasi documento, da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno
scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto
e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne
consegue che non soddisfa l'esigenza del combinato disposto degli artt. 1350 e
1351 cod. civ., secondo cui i contratti preliminari di vendita di beni immobili
debbono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata a pena di
nullità, l'attestazione di pagamento sottoscritta dall' "accipiens" e
dal "solvens", e concernente somma corrisposta in esecuzione di un
patto negoziale di cui si presuppone la futura stipula senza che ne sia documentata
la giuridica esistenza nella sola forma valida richiesta dalla legge.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. artt. 1350, 1351 e 1418
Massime
precedenti Conformi: N. 8937 del 1994
Massime
precedenti Vedi: N. 7274 del 2005, N. 5197 del 2008, N. 2473 del 2013