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* Cassazione, sentenza 21 novembre 2014, n. 24838, sez. VI - 3 civile ​

CONTRATTI – COMODATO - Immobile - Genitore - Casa concessa al figlio - Esigenze personali del comodante - Rilascio dell'abitazione - Sussiste.

Con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto e il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.

(Nella specie la casa concessa in comodato al figlio deve essere restituita alla madre se nel frattempo è rimasta vedova e non è più in condizione di vivere da sola. Non importa che il figlio abbia messo su famiglia e sono subentrate esigenze diverse: è onere dei comodatari dimostrare che l'uso era stato concesso in previsione del matrimonio).