CONTRATTI – COMODATO - Immobile - Genitore - Casa concessa al figlio -
Esigenze personali del comodante - Rilascio dell'abitazione - Sussiste.
Con il contratto di comodato, il proprietario
concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e che,
soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva
volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso
particolarmente gravosi non può essere presunta, ma deve essere positivamente
accertata. Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione
del vincolo, considerato anche il sospetto e il disfavore con cui l'ordinamento
considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.
(Nella specie la casa concessa in comodato al
figlio deve essere restituita alla madre se nel frattempo è rimasta vedova e
non è più in condizione di vivere da sola. Non importa che il figlio abbia
messo su famiglia e sono subentrate esigenze diverse: è onere dei comodatari
dimostrare che l'uso era stato concesso in previsione del matrimonio).