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* Cassazione, ordinanza 4 novembre 2013, n. 24674, sez. VI - 2 civile ​

CONTRATTI – VENDITA - Conflitto di interessi – Rappresentante e rappresentato – Annullabilità contratto – Presupposti.

Per la configurabilità del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell'art. 1394 c.c., non ha rilevanza di per sé che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l'annullabilità del negozio.