CONTRATTI
IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE
(RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - Inefficacia - Eccezione di parte - Necessità -
Ricorso a formule particolari - Esclusione - Allegazione dell'estraneità al
rapporto - Sufficienza.
Il
contratto concluso dal "falsus procurator" non è nullo ma solo
inefficace, la cui rilevazione è consentita solo su eccezione della parte
falsamente rappresentata senza necessità di ricorrere a particolari formule ed
anche in via implicita, essendo sufficiente, a tal fine, che la parte deduca la
propria estraneità al rapporto dedotto in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399,
Cod. Civ. art. 1418, Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime
precedenti Vedi: N. 2860 del 2008