OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Risoluzione del contratto
per inadempimento - Clausola risolutiva espressa.
In tema di clausola
risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può
estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo
(accettazione di un pagamento parziale o tardivo) non determina l'eliminazione
della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è
sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte
creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti
l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione
dell'inadempimento. La tolleranza può invece incidere sulla posizione
soggettiva del debitore, escludendone la colpa, specialmente ove si accompagni
ad una regolamentazione pattizia degli interessi prevista proprio per i ritardi
nei pagamenti.