PERMUTA
- Trasferimento della proprietà di un'area in cambio di appartamento da
costruire sulla stessa area - Qualificazione come permuta di cosa presente con
cosa futura - Condizioni - Scambio tra proprietà attuale e proprietà futura -
Trasferimento differito al permutante dell'area della proprietà della
costruzione da realizzare - Momento in cui il bene viene ad esistenza -
Realizzazione dell'opera nelle sue componenti essenziali - Sufficienza -
Fondamento.
Integra
gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura il contratto avente
ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio
di parti dell'edificio da costruire, in tutto o in parte, sulla stessa
superficie, a cura e con i mezzi del cessionario, e ciò tutte le volte in cui
sia proprio il risultato traslativo, consistente nell'attribuzione di una
determinata opera da realizzare, ad essere assunto come oggetto del contratto e
come termine di scambio con la cosa presente. A tal fine, in applicazione delle
norme sulla vendita, in quanto compatibili, l'effetto traslativo si verifica ex
art. 1472 cod. civ. non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si
identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell'edificio che il
permutante costruttore si è impegnato a realizzare, nella conclusione del
processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella
realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le
rifiniture o gli accessori, così come conforta la lettera dell'art. 2645-bis
ultimo comma del cod. civ.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. artt. 1472, 1552, 1555 e 2645 bis
Massime
precedenti Conformi: N. 28479 del 2005