Permuta.
Integra gli estremi della
permuta di cosa presente con cosa futura il contratto avente ad oggetto il
trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di parti
dell'edificio da costruire sulla stessa superficie a cura e con i mezzi del
cessionario, e ciò tutte le volte in cui sia proprio il risultato traslativo,
consistente nell'attribuzione di una determinata opera, ad essere assunto come
oggetto del contratto e come termine di scambio, mentre l'obbligo di erigere il
fabbricato sia destinato a collocarsi su un piano accessorio e strumentale,
configurandosi, appunto, l'obbligo del permutante costruttore non come
prestazione del risultato di un'opera, ma come trasferimento della proprietà di
cose future.