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Cassazione, sentenza 10 novembre 2014, n. 23950, sez. II civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Nullità del contratto ed azione relativa – Parziale

Il principio di conservazione del negozio giuridico va contemperato con quello, più generale, dell'autonomia privata e della prevalenza della comune volontà delle parti. In particolare al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell'intero contratto, ovvero sia applicabile il principio utile per inutile non vitiatur, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto non fosse stata inserita la clausola nulla. Occorre, dunque, considerare gli strumenti negoziali prescelti dalle parti in funzione dell’interesse in concreto perseguito dalle stesse.

(Nel caso in esame l'affermazione secondo cui la clausola di garanzia, in quanto afferente un elemento accessorio del contratto, non riguarda "per definizione" gli aspetti essenziali del più ampio regolamento di interessi cui accede è priva di significato quando si discuta della estensione della nullità della clausola di garanzia all'intero contratto. Secondo le parti ricorrenti il contratto preliminare conteneva una garanzia di tipo commissorio, palesemente invalida, che era stata determinante ai fini della prestazione del consenso e quindi rendeva invalido l’intero contratto).