OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Nullità del contratto ed azione relativa – Parziale
Il principio di conservazione del negozio
giuridico va contemperato con quello, più generale, dell'autonomia privata e
della prevalenza della comune volontà delle parti. In particolare al fine di
stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità
dell'intero contratto, ovvero sia applicabile il principio utile per inutile
non vitiatur, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere
accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle
parti in relazione all'ipotesi che nel contratto non fosse stata inserita la
clausola nulla. Occorre, dunque, considerare gli strumenti negoziali prescelti
dalle parti in funzione dell’interesse in concreto perseguito dalle stesse.
(Nel caso in esame l'affermazione secondo cui
la clausola di garanzia, in quanto afferente un elemento accessorio del
contratto, non riguarda "per definizione" gli aspetti essenziali del
più ampio regolamento di interessi cui accede è priva di significato quando si
discuta della estensione della nullità della clausola di garanzia all'intero
contratto. Secondo le parti ricorrenti il contratto preliminare conteneva una
garanzia di tipo commissorio, palesemente invalida, che era stata determinante
ai fini della prestazione del consenso e quindi rendeva invalido l’intero
contratto).