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Cassazione, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23066, sez. II civile

Contratti in genere – Contratto per persona da nominare – In genere - Posizione del terzo nominato - Assunzione retroattiva di obblighi e diritti - Nomina del terzo e dichiarazione di accettazione dello stesso - Forma - Comunicazione all'altro contraente.

Nel contratto per persona da nominare, soltanto a seguito dell'esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente. A tal fine, posto che la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto - nella specie, preliminare di vendita di bene immobile - è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione; quanto, poi, a quest'ultima dichiarazione, la stessa può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente.