CONTRATTI -
Patto commissorio – Divieto – Immediato trasferimento del bene – Sussiste.
Una vendita
stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del
denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma
l'adempimento di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in
essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con
effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire
le somme ricevute, atteso che una siffatta vendita, pur non integrando
direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto
posto dall'art. 2744 c.c., e la sua causa illecita ne determina l'invalidità ai
sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c.