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Cassazione, sentenza 30 gennaio 2013, n. 2217, sez. II civile ​

I) Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - per inadempimento - Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti - Contratto preliminare - Eccezione dilatoria di cui all'articolo 1461 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni.

L'art. 1461 cod. civ., il quale, basandosi sul principio "inadimplenti non est adimplendum", consente ad un contraente di sospendere l'esecuzione della propria prestazione se ha il timore, dimostrato dalle peggiorate condizioni economiche dell'altra parte - ipotesi cui si può assimilare anche quella della conoscenza di una mutata situazione patrimoniale acquisita dopo la conclusione del contratto - di non poter ottenere l'adempimento della controprestazione, è applicabile anche al contratto preliminare, e legittima pertanto il rifiuto della stipula del definitivo, pur se le prestazioni da adempiere contemporaneamente non sono ancora eseguibili, mentre la persistenza del pericolo di conseguire la prestazione, dopo la scadenza del termine di adempimento, legittima la richiesta di risoluzione del preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461

Massime precedenti Conformi: N. 7060 del 2002

Massime precedenti Difformi: N. 4320 del 2008

II) Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Compravendita immobiliare - Domanda giudiziale - Offerta della prestazione corrispettiva - Modalità e forme - Offerta reale o per intimazione - Necessità - Esclusione - Seria manifestazione di volontà di corrispondere la prestazione - Sufficienza - Fattispecie.

L'offerta della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 cod. civ. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dedotto la mancanza di serietà dell'offerta della controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione della garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1208, 1209 e 2932

Massime precedenti Conformi: N. 2991 del 1999, N. 26011 del 2010

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2011