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Cassazione, sentenza 18 settembre 2013, n. 21398, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - Permuta di cosa presente contro cosa futura per utilizzazione edificatoria di terreno costiero - Nullità per illiceità della causa - Fondamento - Concorso di rimedi amministrativi, tipicità della causa contrattuale e buona fede dei contraenti - Rilevanza - Esclusione.

Il contratto di permuta di cosa presente (nella specie, la proprietà di un terreno) con cosa futura (nella specie, la proprietà di alcune unità immobiliari da costruire sul terreno medesimo), avente come obiettivo l'utilizzazione a fini edificatori di un'area compresa nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia, vietata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del d. l. 27 giugno 1985, n. 312, è nullo, ai sensi degli artt. 1343 e 1418, secondo comma, cod. civ., per illiceità della causa, comportando un'inaccettabile compressione dell'interesse, pubblico ed essenziale, assicurato dalle norme imperative in materia urbanistico-ambientale, in quanto volto, nel suo contenuto intrinseco, a un risultato pratico contrario alle disposizioni preposte alla tutela di situazioni indisponibili, senza che abbiano rilievo, allo scopo di escludere tale invalidità, la possibilità di ricorrere eventualmente a rimedi di carattere amministrativo, quale la confisca dei beni, né la tipicità della schema negoziale utilizzato o la buona fede soggettiva dei contraenti in ordine all'antigiuridicità dell'operazione economica compiuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1343, 1418 com. 2 e art. 1552, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19, Legge 08/08/1985 num. 431, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44, Decreto Legge 27/06/1985 num. 312

Massime precedenti Vedi: N. 808 del 1983, N. 4070 del 1996

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 63 del 1973