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* Cassazione, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2117, sez. II civile

ENTI ECCLESIASTICI – Contratto concluso dall'ente ecclesiastico (parrocchia) con scrittura privata - Assenza dell’autorizzazione dell’ordinario.

È invalida la scrittura privata sottoscritta dal parroco, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’ordinario, ai sensi del canone 1218 del Codice di Diritto Canonico, se la stessa oltrepassa i limiti dell’ordinaria amministrazione. Conseguentemente tale invalidità è opponibile ai terzi che avrebbero dovuto conoscere le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici risultanti dagli atti di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.