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Cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, n. 20445, sez. V civile ​

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per mutuo consenso - Necessità di vizi funzionali della causa - Esclusione - Contratti con effetti reali - Effetto ripristinatorio retroattivo - Possibilità - Fondamento - Adozione della forma scritta "ad substantiam" - Necessità.

Il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale (o un accordo risolutorio), espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, anche indipendentemente dall'esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditivi o modificativi dell'attuazione dell'originario regolamento di interessi, dando luogo ad un effetto ripristinatorio con carattere retroattivo, anche per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali; tale effetto, infatti, essendo espressamente previsto "ex lege" dall'art. 1458 cod. civ. con riguardo alla risoluzione per inadempimento, anche di contratti ad effetto reale, non può dirsi precluso agli accordi risolutori, risultando soltanto obbligatorio il rispetto dell'onere della forma scritta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350, 1372, 1453 e 1458.

Massime precedenti Vedi: N. 11840 del 1991, N. 4906 del 1998, N. 17503 del 2005.