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Cassazione, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20305, sez. I civile

I) CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - Violenza morale - Requisiti - Sussistenza di una minaccia proveniente dall'esterno e condizionante il consenso - Necessità - Timori interni o valutazioni di convenienza - Sufficienza - Esclusione.

In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.

II) CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO - Minaccia di far valere un diritto - Rilevanza come violenza morale - Condizioni - Conseguimento di un vantaggio ingiusto - Necessità - Requisiti - Fattispecie.

La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione, non avendo il ricorrente - che si doleva del mancato annullamento di un contratto di acquisto di azioni, viziato dalla minaccia di esercitare nei suoi confronti l'azione di responsabilità sociale - compiutamente indicato gli elementi fattuali trascurati dal giudice di merito nella comparazione tra il vantaggio indiretto ottenuto con l'imposizione dell'acquisto delle azioni e quello diverso, ordinario ma ingiusto, derivante dall'esercizio dell'azione ex art. 2392 c.c.).