CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL
CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - DI
FATTO E DI DIRITTO - Errore sulla valutazione economica del bene oggetto del
contratto - Errore di fatto suscettibile di condurre all'annullamento del
contratto - Esclusione - Fondamento.
L'errore sulla
valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella
nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento
del contratto, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma
attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a
concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume,
nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali
valutazioni sull'utilità economica dell'affare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1427 e
1429
Massime precedenti Conformi: N. 5139 del 2003