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Cassazione, sentenza 3 settembre 2013, n. 20148, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO - Errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto - Errore di fatto suscettibile di condurre all'annullamento del contratto - Esclusione - Fondamento.

L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1427 e 1429

Massime precedenti Conformi: N. 5139 del 2003