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Cassazione, sentenza 2 settembre 2013, n. 20051, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Immobile acquistato dal mandatario - Trasferimento al mandante - Condizioni - Mandato con rappresentanza o con forma scritta - Necessità - Esclusione.

Il rimedio ex art. 2932 cod. civ., consistente nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario, è esperibile anche quando il contratto di mandato sia senza rappresentanza e privo di forma scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 1814 del 1982