CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE
(COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO -
Immobile acquistato dal mandatario - Trasferimento al mandante - Condizioni -
Mandato con rappresentanza o con forma scritta - Necessità - Esclusione.
Il rimedio ex art. 2932
cod. civ., consistente nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di
trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario, è esperibile anche
quando il contratto di mandato sia senza rappresentanza e privo di forma
scritta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Massime precedenti Conformi: N. 1814 del 1982