CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO
CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SE STESSO - Presunzione "iuris
tantum" di conflitto di interessi - Sussistenza - Prova contraria - Onere
del rappresentante - Fondamento.
In tema di contratto
concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una
presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, che è onere del
rappresentante superare mediante la dimostrazione delle condizioni assunte dal
legislatore come idonee ad assicurare la tutela del rappresentato per via del
ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1395 e
2697
Massime precedenti Vedi: N. 27783 del 2008