OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Causa e motivi - -
Illeciti - Nullità del contratto ed azione relativa.
In assenza di una norma
che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali
pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative
dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla
per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito
determinante comune alla parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi
risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano,
in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione
dell'inefficacia. Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina
la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata
dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine
pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta
stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare
pregiudizio ad altri - quale quello di attuare una frode ai creditori, di
vanificare un'aspettativa giuridica tutelata o di impedire l'esercizio di un
diritto - non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie,
non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come
per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode dei
terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati
alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui
attività negoziale.