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Cassazione, sentenza 6 novembre 2012, n. 19105, sez. II civile

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere - Fissazione di termine per adempiere inferiore a quindici giorni - Legittimità - Condizioni - Congruità del termine - Necessità - Accertamento di competenza del giudice di merito - Sussistenza.

In tema di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454, secondo comma, cod. civ., il termine assegnato al debitore, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, può essere anche inferiore a quindici giorni, non ponendo detta norma una regola assoluta, purché tale minor termine risulti congruo per la natura del contratto o secondo gli usi, costituendo, in ogni caso, l'accertamento della congruità del termine giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 9085 del 1990

Massime precedenti Difformi: N. 2089 del 1982, N. 542 del 1985

Massime precedenti Vedi: N. 5979 del 1994