CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO -
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - Contratti non soggetti a forma
essenziale - Clausola che imponga la forma scritta per la modificazione del
contratto - Risoluzione per mutuo consenso tacito - Ammissibilità - Condizioni
- Fondamento.
Allorché un contratto non
richieda la forma scritta "ad substantiam", la clausola negoziale che
imponga alle parti l'adozione della forma scritta per la modificazione del
contratto non preclude - salvo patto contrario - la risoluzione per mutuo
consenso tacito, riprendendo a riguardo vigore il principio della libertà delle
forme.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350,
1352 e 1372 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 5639 del 1997