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Cassazione, sentenza 7 agosto 2013, n. 18757, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - Contratti non soggetti a forma essenziale - Clausola che imponga la forma scritta per la modificazione del contratto - Risoluzione per mutuo consenso tacito - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Allorché un contratto non richieda la forma scritta "ad substantiam", la clausola negoziale che imponga alle parti l'adozione della forma scritta per la modificazione del contratto non preclude - salvo patto contrario - la risoluzione per mutuo consenso tacito, riprendendo a riguardo vigore il principio della libertà delle forme.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350, 1352 e 1372 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 5639 del 1997