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Cassazione, sentenza 1° settembre 2014, n. 18490, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - Preliminare di vendita immobiliare per persona da nominare - Forma scritta della dichiarazione di nomina del terzo e dell'accettazione - Necessità - Comunicazione dell'accettazione del terzo all'altro contraente risultante dall'atto introduttivo del giudizio - Sufficienza.

Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo e l'accettazione di quest'ultimo, che può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente, senza rilevi l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402, Cod. Civ. art. 1403

Massime precedenti Conformi: N. 23066 del 2009