CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL
CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)
- Condizione "potestativa" e condizione "meramente
potestativa" - Nozione e distinzione.
La condizione è
"meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui
compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal
mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di
opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà
della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica
"potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a
valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace
di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la
decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire
sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa
all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod.
Civ. art. 1355
Massime
precedenti Conformi: N. 11774 del 2007