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Cassazione, sentenza 11 luglio 2013, n. 17200, sez. I civile

 

 

I) CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - Rinunzia del terzo beneficiario - Persistenza dell'obbligazione - Pretesa dello stipulante all'adempimento - Configurabilità - Condizioni.

 

Nel contratto a favore di terzi, pur in presenza di rinunzia alla prestazione operata dal terzo beneficiario, l'art. 1411, comma terzo, cod. civ. riconosce, sempre che non risulti diversamente dalla volontà delle parti, la persistenza dell'obbligazione in favore dello stipulante, il quale, quando abbia un interesse diretto all'adempimento in favore del terzo (nella specie, in quanto titolare di una quota di partecipazione nella società beneficiaria), e non sussista un formale divieto di quest'ultimo (nel qual caso opererebbe il principio "nemo invitus locupletari potest"), può legittimamente pretendere l'adempimento della prestazione in favore del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411

 

II) CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - Patto parasociale avente ad oggetto l'impegno ad eseguire prestazioni in favore della società - Natura - Contratto a favore di terzo - Adempimento - Pretesa - Soggetti legittimati.

 

Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo disciplinato dall'art. 1411 cod. civ., il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società terza beneficiaria - che con l'eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto -, sia dai soci stipulanti, pur nell'ipotesi in cui abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali, in quanto la validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1411, 1458 e 2341 bis; Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Vedi: N. 2493 del 1993