CONTRATTI - Contratto di lease back –
Caratteristiche – Negozio atipico nullo per illiceità causa – Configurabilità –
Esclusione
Il
contratto di lease back ha una
autonomia strutturale e funzionale, quale contratto di impresa, e caratteri
peculiari di natura oggettiva e soggettiva che non consentono di ritenere che
esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie
che, in quanto realizzi una alienazione a scopo di garanzia, si risolva in un
negozio atipico nullo per illiceità della causa concreta.
Si
reputa che la cautela marciana riesca a superare i profili di possibile
illiceità del lease back, in quanto
prevede, al termine del rapporto, la stima del bene oggetto di garanzia quale
presupposto del consolidarsi dell’effetto traslativo iniziale, evenienza che si
verificherà qualora il valore del bene sia equiparabile all’importo del credito
inadempiuto; mentre ove tale importo sarà inferiore, verrà quantificata la
differenza e sarà pagato il prezzo aggiuntivo al debitore, quale condizione del
consolidamento dell’effetto traslativo. Ciò garantirebbe contro il pericolo che
il debitore subisca una lesione in conseguenza del trasferimento con funzione
di garanzia: la stima imparziale del valore del bene ad opera di un terzo e
l’obbligo, da parte del creditore, di restituire l’eccedenza al debitore
assumono, quindi, il compito di escludere l’abuso, e con esso l’operatività del
divieto di patto commissorio e la conseguente illiceità.