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Cassazione, sentenza 2 agosto 2016, n. 16080, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - Opponibilità della simulazione al terzo acquirente - Requisiti - Mala fede - Nozione - Mera scienza della simulazione - Insufficienza.
Al fine di integrare il requisito della mala fede per opporre la simulazione al terzo acquirente, è necessario che il terzo, oltre ad avere consapevolezza della simulazione, abbia proceduto all'acquisto per effetto della stessa, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare, rispetto agli altri terzi, lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero abbia voluto personalmente profittare di questa in danno del simulato alienante.