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Cassazione, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1562, sez. II civile

Contratti in genere – Contratto preliminare (compromesso) – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto - Difformità non sostanziali del bene da trasferire rispetto a quello oggetto del preliminare - Esperibilità dell'azione ex art. 2932 cod. civ. - Contestuale richiesta di eliminazione delle difformità o di riduzione del prezzo - Ammissibilità.

In materia di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento con quella prevista nel preliminare non va intesa nel senso di una rigorosa corrispondenza, ma nel senso che deve essere rispettata l'esigenza che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso; pertanto, in presenza di difformità non sostanziali e non incidenti sull'effettiva utilizzabilità del bene ma soltanto sul relativo valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell'art. 2932 cod. civ., chiedendo cumulativamente e contestualmente l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1351, 1492 e 2932.

Massime precedenti Conformi: n. 10291 del 2002, n. 16236 del 2003.

Massime precedenti Vedi: n. 26943 del 2006.