CONTRATTI
IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI -
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - Esercizio tardivo - Efficacia
- Limiti - Entità del ritardo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Il
mancato esercizio, entro la scadenza del termine all'uopo fissato, della
facoltà di accettare l'altrui proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 1331 cod. civ., facendo venir meno la soggezione dell'offerente
al diritto potestativo del contraente cui è stata concessa l'opzione, libera
definitivamente il primo, con la conseguenza che la manifestazione della
volontà del secondo di aderire all'offerta, se sopravviene tardivamente,
equivale ad una nuova proposta che non vincola l'originario offerente se non in
caso di accettazione da parte del medesimo. Pertanto, è ininfluente che il
ritardo nell'accettazione della proposta sia solo "lieve",
considerato che nella fattispecie non viene in rilievo una questione di
inadempimento, ma un'ipotesi di decorrenza di un termine.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. artt. 1329, 1331 e 1455
Massime
precedenti Vedi: N. 5423 del 1992