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Cassazione, sentenza 14 giugno 2013, n. 15025, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - Certezza dell'evento presupposto - Certezza soggettiva dei contraenti - Sufficienza - Certezza oggettiva - Necessità - Esclusione.

Ai fini della presupposizione, occorre che l'evento sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti, così differenziandosi la presupposizione dalla condizione; rileva, quindi, la certezza soggettiva dell'evento presupposto, non richiedendosi la certezza oggettiva dell'evento medesimo, né l'imprevedibilità della sopravvenuta circostanza impeditiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1353, 1375 e 1467