CONTRATTI
IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI -
PRESUPPOSIZIONE - Certezza dell'evento presupposto - Certezza soggettiva dei
contraenti - Sufficienza - Certezza oggettiva - Necessità - Esclusione.
Ai
fini della presupposizione, occorre che l'evento sia stato assunto come certo
nella rappresentazione delle parti, così differenziandosi la presupposizione dalla
condizione; rileva, quindi, la certezza soggettiva dell'evento presupposto, non
richiedendosi la certezza oggettiva dell'evento medesimo, né l'imprevedibilità
della sopravvenuta circostanza impeditiva.
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. artt. 1353, 1375 e 1467