OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Esecuzione
specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
L'obbligo
assunto dai fiduciari nei confronti del proprio fiduciante di trasferire azioni
o quote, di cui erano titolari in base al factum fiduciae, allo stesso
fiduciante o ad un terzo da questi designato, può essere eseguito con la
sentenza resa ex art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di
concludere un contratto).