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* Cassazione, sentenza 31 maggio 2013, n. 13861, sez. II civile

CONTRATTO - SIMULAZIONE - Assoluta e relativa.

La salvezza del negozio simulato qualora quello dissimulato presenti i requisiti di forma del primo è predicabile laddove entrambi i contratti siano tra le medesime parti. Il collegamento negoziale presuppone che tutti i negozi siano voluti per i loro effetti tipici. Pertanto, non può realizzarsi tra negozi simulati e dissimulati, essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere.

(Nella fattispecie, invece, si assumeva che la donazione simulata tra padre e figlio avesse gli stessi requisiti di forma di un negozio di donazione tra padre e figlia).