CONTRATTI
IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE
- Interpretazione - Clausola di stile o manifestazione di effettiva volontà
pattizia - Valutazione del giudice di merito - Criteri.
In
tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola
estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata
oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al
contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche
effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano
tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo
nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei
requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far
ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella
sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad
essa efficacia qualificandola come clausola di "stile".
Riferimenti
normativi: Cod. Civ. artt. 1325, 1362, 1363 e 1367
Massime
precedenti Conformi: N. 1950 del 2009
Massime
precedenti Vedi: N. 5147 del 2001