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Cassazione, sentenza 31 maggio 2013, n. 13839, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - Interpretazione - Clausola di stile o manifestazione di effettiva volontà pattizia - Valutazione del giudice di merito - Criteri.

In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di "stile".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1325, 1362, 1363 e 1367

Massime precedenti Conformi: N. 1950 del 2009

Massime precedenti Vedi: N. 5147 del 2001