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Cassazione, sentenza 2 luglio 2015, n. 13634, sez. VI – 2 civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - Compravendita immobiliare - Interposizione fittizia di persona Simulazione relativa - Prova dell'accordo simulatorio - Atto scritto - Necessità - Solo nei rapporti tra le parti - Conseguenze - Acquisto di bene non personale effettuato da un coniuge in regime di comunione legale con intestazione simulata - Coniuge estraneo all'accordo simulatorio - Terzo agli effetti della prova della simulazione - Fondamento.

In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato. Ne consegue che il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova rispetto all'acquisto di un bene non personale effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a), cod. civ.