CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE -
INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - Compravendita immobiliare -
Interposizione fittizia di persona Simulazione relativa - Prova dell'accordo
simulatorio - Atto scritto - Necessità - Solo nei rapporti tra le parti -
Conseguenze - Acquisto di bene non personale effettuato da un coniuge in regime
di comunione legale con intestazione simulata - Coniuge estraneo all'accordo
simulatorio - Terzo agli effetti della prova della simulazione - Fondamento.
In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione
fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 cod. civ.,
rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo
simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei
rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o
presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta
l'illiceità del negozio dissimulato. Ne consegue che il coniuge in regime di
comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo legittimato a far
valere la simulazione con libertà di prova rispetto all'acquisto di un bene non
personale effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione
a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della
comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a),
cod. civ.