CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE -
ASSOLUTA - Alienazione di un bene - Diversità rispetto all'atto soggetto a
revocatoria - Sottrazione alla garanzia generica dei creditori - Sufficienza -
Esclusione - Prova specifica dell'apparenza dell'alienazione - Necessità.
In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra
negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli
estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso
l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia
generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa
alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia
inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.