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Cassazione, sentenza 30 giugno 2015, n. 13345, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - ASSOLUTA - Alienazione di un bene - Diversità rispetto all'atto soggetto a revocatoria - Sottrazione alla garanzia generica dei creditori - Sufficienza - Esclusione - Prova specifica dell'apparenza dell'alienazione - Necessità.

In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.